Chiedere la concessione del contributo regionale per il pagamento dell'affitto

La Regione Emilia-Romangna ha istituito un fondo regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato.

Descrizione

Chiedere la concessione del contributo regionale per il pagamento dell'affitto

La Regione Emilia-Romangna ha istituito un fondo regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione  finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato (Legge regionale 08/08/2001, n. 24, art. 38 e 39).

 

Approfondimenti

Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo famigliare ISEE:

  • essere beneficiario del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza
  • avere avuto a far data dal 1° gennaio di due anni fa la concessione di un contributo del fondo per l’”emergenza abitativa”
  • avere avuto a far data dal 1° gennaio di due anni fa la concessione di un contributo del fondo per la “morosità incolpevole”
  • essere assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica
  • avere la titolarità di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare 
  • essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida.

Non sono causa di esclusione del contenuto:

  • la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l’alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell’alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l’avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio
  • la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%
  • il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell’alloggio emesso dal giudice dell’esecuzione
  • il diritto di proprietà sull’alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l’accesso al contributo qualora l’alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell’ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

Il contributo è pari a una somma fissa, corrispondente a tre mensilità del canone, come indicato nel contratto di locazione, senza le rivalutazioni ISTAT. L’entità del contributo è stata definita dal Comune, previa consultazione con le organizzazioni sindacali di settore. L’assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria, fino a esaurimento dei fondi disponibili per cui alcune domande, pur in condizione di ammissibilità, non potranno essere finanziate.

Requisiti

Sono ammessi al contributo i nuclei famigliari ISEE in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda che dovranno permanere al momento della liquidazione del contributo:

  • cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 
  • residenza nel Comune e nell’alloggio oggetto del contratto di locazione o dell’assegnazione
  • una delle seguenti condizioni
    • titolarità di un contratto di locazione a uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato. In caso di contratto in corso di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, sono ammessi a contributo i contratti con la relativa imposta pagata ove prevista, oppure
    • titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di cooperativa di abitazione con esclusione della clausola della proprietà differita. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della cooperativa assegnante, oppure
    • assegnazione di un alloggio comunale alle seguenti condizioni:
  • valore ISEE del nucleo famigliare compreso tra 3.000,00 € (valore minimo) e 17.154,00 € (valore massimo). Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello così detto “ordinario” per le prestazioni sociali agevolate, in corso di validità
  • canone mensile di affitto, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT ed escluse le spese condominiali, non superiore a 700,00 €.