Descrizione
Per esercitare attività sanitare il rappresentante legale della struttura pubblica o privata o il professionista titolare dello studio professionale, deve presentare la domanda di autorizzazione al Comune (Deliberazione della Giunta regionale 23/02/2004, n. 327).
L’autorizzazione è estesa anche agli studi:
- odontoiatrici
- chirurgici
- che effettuano procedure diagnostiche o terapeutiche di particolare complessità o che comportano un rischio per la sicurezza del paziente.
Bisogna inoltre presentare una domanda di autorizzazione alla Regione se:
- nuove strutture vengono realizzate
- strutture già esistenti sono adattate, trasformate o ampliate, anche senza aumento di posti letto o ne viene modificato l’utilizzo.
Approfondimenti
I dipartimenti di sanità pubblica delle aziende USL regionali competenti per territorio vigilano sulle strutture sanitarie.
Se si accerta la perdita di uno o più requisiti, il Comune comunica all’interessato le azioni da eseguire con le relative scadenze. Se l’interessato sarà inadempiente, il Comune applicherà le sanzioni stabilite dalla normativa vigente.
Se si rilevano gravi carenze che possano compromettere la sicurezza degli assistiti, il Comune può sospendere immediatamente le attività, anche in modo parziale.
Anche il Comune e la Regione possono controllare e verificare le strutture sanitarie in collaborazione con il dipartimento di sanità pubblica competente per territorio.
La nomina o la variazione del direttore sanitario devono essere comunicate al Comune.
Tutte le strutture sanitarie private devono avere un direttore sanitario iscritto all’albo dell’ordine territoriale competente per il luogo della loro sede operativa (Legge 31/12/2018, n. 145).